La Legge di Stabilità 2016 ha portato una piccola boccata d’ossigeno ai proprietari di immobili locati a canone concordato ai sensi della legge n. 431 del 1998.
Le case locate, in Italia, vengono stimate introno ai 2,8 milioni e, grazie alle nuove possibilità di sgravio fiscale, potrebbero aumentare.
Il bonus è indirizzato a quanti decidano di affittare a canone concordato il proprio immobile, anche se per i contratti già stipulati valgono le stesse facilitazioni fiscali.
Con l’introduzione di questo “sconto” del 25% su Imu e Tasi si amplia la rosa di incentivi destinati alla locazione.
Lo Stato infatti torna nuovamente ad occuparsi del problema legato all’emergenza abitativa, incentivando affitti a prezzi moderati così come aveva fatto in passato introducendone la Cedolare Secca al 10%.
Nello specifico la nuova norma introduce una riduzione fiscale pari al 25 % su quanto effettivamente dovuto e il tutto viene disciplinato dal comma 53.
All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»”.
E dal comma 54. “Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»”.
Il Ministero ha esplicitato la norma nel sostenere che la riduzione a cui si fa riferimento è da intendersi stabilita dal Comune in cui l’immobile ricade.
L’aspetto significativo è che la norma ha valore retroattivo, ossia si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016.
Ovviamente ci si riferisce al periodo di imposta 2016, quindi per poter usufruire di tale riduzione occorrerà attendere la futura dichiarazione IMU e TASI.
21 Maggio 2016 – Riproduzione Riservata